Cerca

Dom 20 Maggio 2012
Stai navigando in: Home > Servizi per il cittadino> Tributi e altre entrate patrimoniali > Richiedere un... Torna alla home
La città Richiedere un accertamento con adesione
 
Modalità

Nell´esercizio della facoltà regolamentare di cui all´art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, è stato introdotto sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19.6.1997 n. 218, l´istituto dell´accertamento con adesione, con l´obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.
L´istituto dell´accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per atti di accertamento e non si estende agli atti di liquidazione, conseguente alla attività di controllo formale delle dichiarazioni e delle denunce e si applica a tutti i tributi di competenza comunale.
L´accertamento può essere definito anche con l´adesione di uno solo dei soggetti obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati comportando il soddisfacimento dell´obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
L´accertamento con adesione è limitata ai soli accertamenti sostanziali e presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dellalt=""istituto le questioni cd. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l´obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
L´ufficio, per aderire all´accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell´accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell´operazione, con particolare riferimento al rischio ed oneri di soccombenza di un eventuale ricorso.
In ogni caso resta fermo il potere dell´ufficio di annullare, in tutto e in parte, oppure revocare, mediante l´istituto dell´autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
Il procedimento di definizione può essere attivato:
  A cura dell´Ufficio Comunale, prima della notifica dell´avviso di accertamento;
  Su istanza del contribuente, subordinatamente all´avvenuta notifica dell´avviso      di accertamento.

L´ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l´instaurazione del contraddittorio con il contribuente e ad accertamento formato, prima della notificazione dell´avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l´indicazione:
  degli elementi identificativi dell´atto e della fattispecie tributaria suscettibile di     accertamento e l´indicazione del periodo d´imposta;
  del giorno e del luogo della comparizione per definire l´accertamento con     adesione.

L´invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall´ufficio.
Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l´invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc.., che il comune ai fini dell´attività di controllo e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l´eventuale definizione dell´accertamento con adesione.
La mancata attivazione del procedimento da parte dell´Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell´avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa impositiva del Comune.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<< Indietro Continua >>
  Per eventuali informazioni o comunicazioni contattare web@comune.amelia.tr.it

CSS Valido! HTML Valido!