| Modalità |
Nell´esercizio della facoltà regolamentare di
cui all´art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, è stato introdotto sulla base dei
criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19.6.1997 n. 218, l´istituto
dell´accertamento con adesione, con l´obiettivo di semplificare e razionalizzare
il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti
per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva
collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per
tutte le parti in causa. L´istituto dell´accertamento con adesione è
applicabile esclusivamente per atti di accertamento e non si estende agli
atti di liquidazione, conseguente alla attività di controllo formale delle
dichiarazioni e delle denunce e si applica a tutti i tributi di competenza
comunale. L´accertamento può essere definito anche con l´adesione di uno
solo dei soggetti obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed
ottenuta da uno degli obbligati comportando il soddisfacimento dell´obbligo
tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
L´accertamento con adesione è limitata ai soli accertamenti sostanziali e
presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili
di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dellalt=""istituto
le questioni cd. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l´obbligazione
tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
L´ufficio, per aderire all´accertamento con adesione, deve peraltro tener conto
della fondatezza degli elementi posti a base dell´accertamento, valutando
attentamente il rapporto costi-benefici dell´operazione, con particolare
riferimento al rischio ed oneri di soccombenza di un eventuale ricorso.
In ogni caso resta fermo il potere dell´ufficio di annullare, in tutto e in parte,
oppure revocare, mediante l´istituto dell´autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi
illegittimi o infondati. Il procedimento di definizione può essere attivato:
A cura dell´Ufficio Comunale,
prima della notifica dell´avviso di accertamento;
Su istanza del contribuente,
subordinatamente all´avvenuta notifica dell´avviso
di accertamento.
L´ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l´instaurazione
del contraddittorio con il contribuente e ad accertamento formato, prima della
notificazione dell´avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito
a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica,
con l´indicazione:
degli elementi identificativi
dell´atto e della fattispecie
tributaria suscettibile di accertamento e l´indicazione
del periodo d´imposta;
del giorno e del luogo
della comparizione per definire l´accertamento con adesione.
L´invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto
passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall´ufficio. Le richieste
di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l´invio di
questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc.., che il
comune ai fini dell´attività di controllo e accertamento, può rivolgere ai
contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per
l´eventuale definizione dell´accertamento con adesione.
La mancata attivazione del procedimento da parte dell´Ufficio lascia aperta
al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della
notifica dell´avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso elementi
che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa impositiva del Comune.
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