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Affidamento/dispersione delle ceneri

Ultima modifica 28 settembre 2022

Affidamento delle ceneri

L'affidamento personale di un'urna cineraria consiste nella consegna dell’urna per la conservazione. Non è ammessa la conservazione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

Come fare

L’affidamento deve essere richiesto al Comune dove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto o verbalmente in vita dal soggetto. La volontà espressa verbalmente in vita dal soggetto, è documentata come dichiarazione del coniuge o di tutti i congiunti di primo grado previo accordo nell’individuazione dell’affidatario unico (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Nel caso in cui il defunto non lasci il coniuge o parenti di primo grado in grado di attestare la propria volontà, questa potrà essere documentata con dichiarazione resa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

Custodia dell'urna

Se l'urna cineraria è affidata a un familiare, il luogo ordinario di conservazione è la sua residenza, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione. L’affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell’urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo nè profanata. L’urna non può essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione del Comune. L’affidatario che cambia il luogo di conservazione dell’urna deve con sollecitudine comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione; se il nuovo luogo di conservazione è in un Comune diverso, prima di trasferire le ceneri si deve ottenere una nuova autorizzazione per l’affido e per il trasporto delle ceneri. In caso di variazione di residenza nello stesso comune, non è necessario segnalare la variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, che si presume segua la residenza. Se l'affidatario intende recedere dall'affidamento delle ceneri, deve consegnarle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero di sua scelta. Se vengono meno le condizioni di affidamento, l’urna deve essere riconsegnata all' autorità comunale che la conserverà all’interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa. La Polizia Municipale può effettuare controlli, anche periodici, per verificare che l'effettiva collocazione dell'urna cineraria sia nel luogo indicato dall’affidatario.

Conservazione ceneri (linee di indirizzo regionale)

La conservazione delle ceneri di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 2 della "legge regionale" avviene mediante consegna dell'urna sigillata all'avente diritto, il quale puo' disporre, nel rispetto della volonta' del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale dell'urna stessa. L'urna sigillata deve essere conservata in modo da consentire, in ogni caso, l'identificazione del defunto e in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione; altra eventuale prescrizione per la conservazione può essere adottata nei regolamenti comunali. In assenza di detti regolamenti, le eventuali disposizioni sono contenute nell’atto di affidamento redatto dal Sindaco. In caso di affidamento personale dell'urna, il Sindaco annota in apposito registro le generalita' dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo, nonché il luogo di destinazione stabile dell’urna. In caso di trasferimento dell’urna in altro luogo, questo trasferimento è autorizzato preventivamente dal Sindaco del luogo di partenza dell’urna. L’espressione di volontà del defunto di affidamento delle ceneri ad un familiare deve risultare da suo atto scritto o dalla attestazione, espressa per iscritto da tutti gli aventi diritto, della volontà del defunto. Una copia dell’estratto del registro di cui al punto precedente, va assegnata a chi prende in consegna l’urna ed una copia deve essere trasmessa al Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso. Una copia va anche trasmessa al Sindaco del Comune dell’ultima residenza del defunto. Se l'affidatario intende rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono trasferite nei colombari di un cimitero, previa autorizzazione del Sindaco competente per territorio.

n. 2 marche da bollo da 16 Euro

Normativa

A chi rivolgersi

Ufficio di Stato Civile negli orari di apertura al pubblico.

  • Telefono: 0744 976208 e 0744 976212

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