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Altri Tributi e Canoni tributi

Ultima modifica 7 marzo 2022

Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione mercati  

Il Comune di Amelia ha approvato con  la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2021 il reglativo regolametno che è consultabile nell'apposita sezione di questo sito.

Si riporta in ogni caso l'articolo 1 in materia di ambito e finalità del regolamento:

  1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’articolo 1 della legge 160/2019 di seguito “canone” e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi)
  2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi
  3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone

Esenzione occupazione pubblici esercizi - Emergenza Covid-19, regime speciale (modulistica semplificata)

Il comma 1 dell’art 30 del Decreto Sostegni pubblicato in GU N 41 del 22 marzo 2021 contiene la modifica del termine di esenzione  per il versamento del canone unico previsto dalla legge di Bilancio per il 2020 (legge 160/2019).

Il comma 816 dell'art. 1 della legge ha previsto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato “canone unico” in sostituzione di:

  • tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
  • canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
  • imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
  • canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
  • canone per l'occupazione del suolo pubblico, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province

Il canone è comprensivo di qualunque ulteriore canone previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La lettera a) del comma 1 suddetto recita che a causa del protrarsi dello stato di emergenza proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l’esenzione dal versamento (salva proroghe) . Il beneficio fiscale riguarda:

  • le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione)
  • le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività di mercato

La lettera b) invece proroga ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.

Ricordiamo che l'art. 9-ter del Decreto Ristori stabiliva per i titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico l'esonero da TOSAP e COSAP dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

L'esonero si applicava alle diverse tipologie di esercizi (elencate dall'art. 5, comma 1, legge n. 287/1991), quali:

  • gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari)
  • gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)
  • gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari
  • gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

Tale esonero era già stato previsto dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, dall'art.181 comma 1 del Decreto Rilancio, e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2020 dal decreto agosto.

Il comma 3, stabiliva che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, sempre dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle areee degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all'articolo1, comma 837 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019).

Il comma 4, stabiliva che le nuove richieste di concessione di utilizzo di suolo pubblico e le richieste di ampliamento di spazio di quelle già occupate, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2021 (termine già precedentemente prorogato al 31 dicembre dal decreto di agosto) saranno presentabili solo con modalità telematica allegando, in deroga a quanto previsto dal DPR 160/2010, la sola planimetria e non sarà dovuta l’imposta di bollo prevista ai sensi del DPR 642/72.

Infine, il comma 5 introduce, proroga la possibilità fino al 31 marzo 2021 (termine già precedentemente prorogato al 31 dicembre dal decreto di agosto), ai fini di assicurare il rispetto delle norme di distanziamento anti-covid, per questi esercenti, di mettere temporaneamente su vie, strade e piazze, SENZA autorizzazione preventiva:

  • strutture amovibili
  • elementi di arredo urbano
  • attrezzature
  • pedane
  • tavolini
  • sedute
  • ombrelloni

Purché funzionali alla attività (ex art 5 della Legge 287/91).

Ricordiamo nello specifico cosa sono la TOSAP e il COSAP.

La TOSAP o tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è una tassa che viene applicata per le occupazioni di qualsiasi tipologia di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province come strade, piazze, parchi. (Il suo presupposto impositivo è disciplinato dall’art. 38, terzo comma, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507).

Il COSAP è un canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sia per occupazioni temporanee che per occupazioni permanenti.

L'art. 51 lett. a), 2° comma, del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, aveva disposto, nella sua originaria formulazione, l'abrogazione della TOSAP a partire dal 1° gennaio 1999 e il successivo art. 63 aveva consentito ai Comuni e Province di istituire, per mezzo di delibera regolamentare, un canone COSAP per le occupazioni, anche abusive, di aree pubbliche in sostituzione della TOSAP, sempre a partire dal 1° gennaio 1999.

Va evidenziato che mentre la TOSAP è un'entrata tributaria, il canone rappresenta un'entrata di carattere patrimoniale. Inoltre, mentre la TOSAP ha una disciplina legislativa, (essendo prevista e disciplinata dal capo II del D-Lgs. 507/1993) il COSAP (secondo quanto previsto dal D.Lgs. 446/1997) è disciplinato da regolamento comunale con il quale l’ente locale può stabilire in piena autonomia sia la disciplina che le tariffe.

Secondo l'art. 63 del D. Lgs. n. 446/97 la TOSAP e IL COSAP sono alternative ed è stata fino ad ora facoltà degli enti locali decidere quale e come applicare.


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