Assegno di maternità
Ultimo aggiornamento: 23 gennaio 2025, 16:25
REQUISITI DELLA RICHIEDENTE
1. essere cittadina:
- italiana/comunitaria
- di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano (in base all'articolo 14 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 1950, alla Direttiva Comunitaria 13/12/2001 n. 2011/98/UE, art. 3, com. 1, let. b e c, al Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 e al Decreto legislativo 09/07/2003, n. 215).
2. essere residente nel Comune di Amelia;
3. non beneficiare di indennità di maternità da parte dell’INPS o altri enti previdenziali oppure beneficiare di altra indennità, ma in misura inferiore all’importo del presente Assegno; più specificatamente, la lavoratrice che riceve in busta paga alla voce indennità di maternità un importo inferiore a € 404,17 mensili (nel 2024). In questo caso, la mamma può fare domanda per un assegno di maternità che sarà uguale alla cifra che manca per arrivare a € 404,17 al mese (nel 2024). N.B. in questo caso va allegata la dichiarazione dell’azienda o dell’INPS con l’importo versato per l’indennità di maternità;
4. avere il figlio con il permesso/carta di soggiorno, o iscritto sul permesso/carta di soggiorno di uno dei genitori, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell’Unione Europea;
5. avere un ISEE pari o inferiore a € 20.221,13 (per il 2024). Il nucleo familiare da considerare ai fini dell’ISEE minorenni è composto: a) dalla famiglia anagrafica compreso il neonato o gli eventuali gemelli nati da parto gemellare (che cioè deve/devono comparire nello stesso stato di famiglia) per tutto il periodo dell'erogazione dell'assegno; b) le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica della richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al punto a) ai fini del pagamento dell'IRPEF; c) il coniuge non legalmente separato e/o l’altro genitore, coniugato o non coniugato, ma non convivente.
In alcuni casi particolari l’altro genitore non convivente non deve essere dichiarato:
-quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell’Autorità Giudiziaria;
-quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
-quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
-quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità. In caso di genitori non coniugati e non conviventi, con il figlio riconosciuto da entrambi i genitori, è necessario l'ISEE PER FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI, da richiedere al CAF/PATRONATO, nel quale siano aggregati anche i redditi e patrimoni del padre, ai sensi della vigente normativa ISEE (art. 7 DPCM n. 159/2013).
6. essere la madre del neonato per cui si richiede l’Assegno, salvo in casi particolari in cui questo può essere richiesto da persone diverse dalla madre: (IN QUESTO CASO COMPILARE ANCHE MODELLO 1)
madre minore di età (o altri casi di incapacità di agire): dal padre maggiorenne, a condizione che:
- la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato Italiano al momento del parto,
- il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà.
Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà o, in mancanza, da altro legale rappresentante;
decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo): dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidataria), a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
affidamento esclusivo al padre o abbandono del neonato da parte della madre: dal padre, sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
separazione legale tra i coniugi: dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983: dall’adottante non coniugato, a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori: dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice), a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.
N.B. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, che altrimenti non potrà essere accettata.
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
- compilare il Modulo di domanda in ogni sua parte;
- allegare un’attestazione ISEE minorenni in corso di validità al momento della presentazione della domanda; - in caso di cittadinanza extracomunitaria, allegare copia del permesso di soggiorno, o copia ricevuta di avvenuta richiesta del permesso o di rinnovo dello stesso e copia del permesso di soggiorno scaduto; - eventuale copia del provvedimento di adozione/affidamento preadottivo o dichiarazione relativa;
- eventuale fotocopia della sentenza di divorzio od omologa di separazione; - in caso di madre lavoratrice, allegare la dichiarazione dell’azienda o dell’INPS con l’importo versato per l’indennità di maternità (o le 5 buste paga dalle quali si evince l’importo mensile versato);
- la richiedente deve essere titolare del c/c bancario o postale indicato nella domanda.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione e/o la eventuale regolarizzazione (nel caso di domande incomplete o inesatte) deve essere effettuata entro il compimento del sesto mese del figlio o entro i sei mesi successivi alla data di adozione/affidamento preadottivo al Comune di Amelia, nei giorni ed orari di apertura al pubblico o tramite il seguente indirizzo e-mail: comune.amelia@postacert.umbria.it