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Autentica di firma, atti e documenti

Ultima modifica 5 marzo 2022

In questa pagina sono contenute le modalità per autenticare una sottoscrizione apposta di fronte all'impiegato comunale incaricato dal Sindaco.

Disposizioni generali

  • L'autenticazione di sottoscrizione consiste nell'attestazione, da parte del dipendente addetto, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.
  • L'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
  • Si ricorda peraltro che, come norma generale, tutte le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere presentate personalmente senza alcuna necessità di autenticare la sottoscrizione, oppure possono essere inviate via telematica, allegando copia di un documento di identità del dichiarante. Fanno eccezione a questa metodologia semplificata le casistiche riportate qui sotto.

Quando si può autenticare una sottoscrizione - casi generali

L'Ufficio Anagrafe può autenticare solamente le sottoscrizioni apposte in calce a:

  • Istanze (cioè domande, richieste) e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (es. deleghe alla riscossione)
  • Istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio presentate ai privati (es. banche, assicurazioni)

Quando non si può autenticare la sottoscrizione

Non è possibile autenticare le sottoscrizioni apposte in calce a:

  • Dichiarazioni d'impegno e di volontà
  • Accettazioni o rinunce d'incarico
  • Procure (comunque siano denominati, sono atti con cui l'interessato conferisce ad altri soggetti il potere di agire in nome e per proprio conto)
  • Deleghe
  • Dichiarazioni future
  • Scritture private e meri rapporti tra privati
  • Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile
  • Fogli in bianco

In tali casi sarà necessario rivolgersi ad un notaio. Si segnala inoltre che non si possono autenticare sottoscrizioni apposte in calce a documenti che non siano scritti in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 482/1999 la lingua Ufficiale della Repubblica è l'italiano, e pertanto, l'eventuale documento presentato in lingua straniera, dovrà essere fornito anche di idonea traduzione.

Cosa serve per autenticare una sottoscrizione

  • La presenza personale del richiedente
  • Un valido documento di identità per identificare colui che appone la firma

Atti e documento da valere all'estero

Se l'atto deve essere prodotto all'estero, se si vuole che mantenga validità legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del dipendente comunale autenticatore deve a sua volta essere legalizzata o apostillata nell'apposito Ufficio a ciò preposto presso la Prefettura di Terni.

Cosa fare se la persona è impossibilitata ad apporre la sottoscrizione

  • Se il dichiarante non è in grado di firmare, è sufficiente che apponga un segno di croce sul documento
  • Se il dichiarante, capace di intendere e di volere, ha una impossibilità fisica alla firma (tutto quanto rientra nell'incapacità fisico/materiale di reggere una penna), al posto della firma si scriverà "impossibilitato alla firma per incapacità fisica" e poi procederà all'autenticazione; in questo caso comunque il richiedente, pur non riuscendo ad apporre dei segni grafici in calce al documento, manifesta con le parole o con i gesti la propria volontà alla sottoscrizione
  • Se il dichiarante, oltre a non essere in grado di firmare il documento, non è in grado di manifestare una propria volontà per incapacità di intendere e di volere, non si potrà procedere ad alcuna autenticazione di sottoscrizione. Se i congiunti si trovassero quindi nell'impossibilità, a causa della mancanza del documento con sottoscrizione autenticata, di presentare istanze nell'interesse dell'incapace, se l'incapacità non è temporanea sarà necessario che adottino le procedure di legge previste per la nomina di Amministratori di sostegno o tutori

Costi del servizio

  • L'autenticazione di sottoscrizione è sempre soggetta all'imposta di bollo pari a € 16fin dall'origine, ai sensi del DPR 642/72, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per il particolare uso al quale tali documenti sono destinati; in questi casi, la norma di esenzione deve essere espressamente indicata sul documento
  • Chi ritiene di avere diritto ad una esenzione, ha sempre l'obbligo di dichiarare la norma che la prevede, non potendo l'operatore suggerire eventuali cause di esenzione
  • La marca da bollo deve essere portata personalmente dell'utente, in quanto lo Sportello Servizi al Cittadino non può cedere valori bollati

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
  • D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, "Disciplina dell'imposta di bollo"

Approfondimenti

Per informazioni Sportello certificazioni dell'anagrafe - Settore 4° Ufficio 3° Servizi  Demografici - Comune di Amelia


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