Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive
Ultima modifica 5 marzo 2022
Attenzione: dall'1 gennaio 2012, i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"
Cos'è una dichiarazione sostitutiva
E' la dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
Cosa si può dichiarare
Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;b) residenza;c) cittadinanza;d) godimento dei diritti civili e politici;e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;f) stato di famiglia;g) esistenza in vita;h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;l) appartenenza a ordini professionali;m) titolo di studio, esami sostenuti;n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;r) stato di disoccupazione;s) qualità di pensionato e categoria di pensione;t) qualità di studente;u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;cc) qualità di vivenza a carico;dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
N.B.: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.
Certificati che non possono essere sostituiti da dichiarazione: medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi, di brevetti.
Chi può dichiarare
- cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea
- cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali
Casi particolari - minori, interdetti, inabilitati
- Minori: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore
- Interdetti: può dichiarare il tutore
- Inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore
- Chi non sa o non può firmare: deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale
- Chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento: per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado
Come si presenta
Si sottoscrive semplicemente la dichiarazione e la si presenta o la si trasmette via posta, email; in quest'ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec.La firma non va autenticata né va allegata copia del documento di identità del dichiarante.
Validità
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:
- per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata
- per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti)
Normativa di riferimento
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa "
- Circ. del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 "Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative"
- Circ. del Ministero dell'interno del 2 febbraio 1999 "Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"
- D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".L. n. 127 del 15 maggio 1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"
- L. n. del 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti" e smi
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
- Cos'è
- Cosa si può dichiarare
- Chi può dichiarare
- Come si presenta
- Validità
- Modulistica
- Normativa di riferimento
- Per informazioni
Cos'è
E' l'apposita dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che deve essere utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono per comprovare stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell’interessato.La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
Cosa si può dichiarare
Si può usare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare, a titolo definitivo:
- stati, fatti e qualità personali, a diretta conoscenza dell'interessato, non compresi nell'elenco dei casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione
- stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza diretta
La dichiarazione può riguardare anche la conformità all'originale della copia di:
- atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione
- pubblicazioni
- titoli di studio o di servizio
- documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati
Chi può dichiarare
- cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
- cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.
Casi particolari - minori, interdetti, inabilitati:
- Minori: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore
- Interdetti: può dichiarare il tutore
- Inabilitati e minori emancipati: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore
- Chi non sa o non può firmare: deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale
- Chi si trova in condizioni di temporaneo impedimento: per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado
Come si presenta
La dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure si trasmette, allegando copia di un documento di identità del dichiarante, via posta, email; in quest'ultimo caso è necessaria la firma digitale o pec. Se la dichiarazione è da presentare alle pubbliche amministrazioni ai fini della riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) o ai privati che lo consentono, la firma deve essere autenticata.
Validità
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Modulistica
- Scarica il modulo per la dichiarazione sostitutiva di notorietà
- Scarica il modulo per la dichiarazione di conformità all'originale di una copia di documento
Per informazioni Sportello Certificati
- Indirizzo: Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia
- Telefono: 0744 976210
- Orario: Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17
- Email: ufficio.demografico@comune.amelia.tr.it
- Internet: www.comune.amelia.tr.it
Normativa di riferimento
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa "
- Circ. del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 "Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative"
- Circ. del Ministero dell'interno del 2 febbraio 1999 "Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"
- D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"
- L. n. 127 del 15 maggio 1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"
- L. n. del 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti" e smi