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I.U.C., IMU e TARI tributi

Ultima modifica 1 giugno 2023

ANNO 2023

  •  Dichiarazione IMU 2023: termini e modalità di presentazione

Entro il 30 giugno 2023 va presentata la dichiarazione IMU per l'anno 2022. In generale, la dichiarazione IMU deve essere presentata, o, in alternativa, trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello:

- in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, 
- sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 

Attenzione al fatto che, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La dichiarazione IMU 2023, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata entro il 30 giugno, direttamente al comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciare apposita ricevuta.

Oppure, la dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU, con l’indicazione dell’anno di riferimento. 

In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. 

La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. 

Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata.

Quest'anno, la Dichiarazione IMU 2023, anno di imposta 2022 si accavallerà con quella 2021 il cui termine di presentazione è stato prorogato dal decreto milleproroghe

  • IMU 2023: esenzione per immobili occupati

La “Legge di Bilancio 2023” ha stabilito l’esenzione dal pagamento dell'IMU per i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato a tal fine regolare denuncia.

È stata in particolare modificata la “Legge di Bilancio 2020”], aggiungendo tra gli immobili esenti da IMU anche gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:

- sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di:
- violazione di domicilio e  invasione di terreni o edifici oppure per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. 

Per poter godere della esenzione dal pagamento dell'imposta, il soggetto passivo deve comunicare al Comune secondo modalità telematiche, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

Analogamente, quando cessa il diritto per l'esenzione, il soggetto medesimo deve darne comunicazione.

 

  • IMU 2023: la dichiarazione degli enti non commerciali

Sempre il 30 giugno scade il termine di invio della Dichiarazione IMU ENC.

In particolare, la dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata:

dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, 
vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). 

 

ANNO 2022

  • Modifica riduzione IMU estero
    (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022, si dispone la riduzione IMU al 37,5 per cento per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%
  • Esenzione IMU "beni merce”
    (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice  alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
  • Abitazione principale (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021)
    La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. In risposta a specifico quesito di Telefisco 2022 è stato precisato che in capo al soggetto passivo grava l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019». La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.
  • Esenzione immobili CAT. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020)
    Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

Esenzioni Covid prima rata IMU2021

La Legge di Bilancio ha confermato l’esenzione inaugurata nel 202o dal Decreto Rilancio (articolo 177 del dl 34/2020) prevedendo la cancellazione della prima rata IMU 2021 per gli immobili dei settori turismo, ricettivo-alberghiero e dello spettacolo posseduti dai medesimi gestori delle attività: stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali; alberghi, pensioni, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti vacanze, bed & breakfast, residence; immobili di imprese di allestimento strutture espositive per eventi fieristici o manifestazioni; discoteche, sale da ballo e night-club. Inoltre, in base alla legge di conversione del Decreto Sostegni (articolo 6-sexies) sono esentati sempre dal versamento della prima rata IMU anche le Partite IVA già aperte al 23 marzo 2021 che possiedono immobili e li utilizzano per la propria attività produttiva o professionale, purché possano vantare come requisiti gli stessi previsti per accedere ai contributi a fondo perduto dello stesso DL 41/2021:

  • Ricavi e compensi annui non superiori a 10 milioni di euro
  • Perdita media mensile di fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 30% nel corso del 2020 rispetto a quelli registrati nel 2019
Altre esenzioni IMU
  • Per i terreni agricoli e loro assimilati l’imposta non è dovuta: da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; nei Comuni dell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993; nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; se destinati ad uso agrosilvo-pastorale e sono di proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
  • Vige poi l’esenzione per alcuni casi di utilizzo dei fabbricati per attività esclusivamente non commerciale: immobili pubblici ad uso istituzionale; fabbricati per esercizio esclusivo del culto; fabbricati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; fabbricati destinati ad usi culturali (art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601); immobili di soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del Dlgs 504/1992 e destinati ad attività non profit previste nella medesima lettera i)

Valori di riferimento delle aree edificabili

Con deliberazioe n. 74/2021 sono stati fissati i vlori di riferimento delle aree edificabili ai sensi del regolamento IMU vigente:

  • L’articolo 2 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2020, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30.06.2020 ed, in particolare, il comma 1 ove si definisce che “La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all’articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno
  • Scarica i valori

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TARI dal 2021 si passa a tariffa corrispettiva (gestione ASM-ATI)

Cos'è la tarriffa puntuale?

L’obiettivo è semplice: pagare in base alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti e gettati nella spazzatura. La tariffa puntuale è questo: un prezzo che nasce dal sistema di calcolo dei rifiuti prodotti dal singolo cittadino, o meglio dalla singola utenza (domestica e non domestica), che consente di determinare una tariffa proporzionale, almeno in parte, alla fruizione del servizio di raccolta rifiuti. Una tariffa figlia quindi di una gestione rifiuti, che si prefigge di calcolare, il reale volume e peso dei singoli svuotamenti dell’utenza.

Un approccio che si contrappone al sistema fino ad ora utilizzato che basa il calcolo su una presunzione di conferimento di rifiuti, siamo lontani quindi dal metodo che si basava ad esempio soltanto sul criterio dei metri quadrati dell’immobile di residenza, perché nel nostro caso, l’utente paga per quanto rifiuto indifferenziato produce. Un modo per ridurre i costi ambientali ed economici e al tempo stesso rendere più equa una tassa che sino ad oggi si è basata esclusivamente sulle dimensioni dell’immobile e il numero di utenti, penalizzando molte famiglie a basso reddito.

Ecco quindi la sfida: chi sa ridurre i rifiuti indifferenziati paga una bolletta più leggera. Un sistema equo perché ottiene una partecipazione diretta dei cittadini premiando i comportamenti virtuosi di chi differenzia correttamente i materiali riciclabili e riduce al minimo i rifiuti non riciclabili.

Quali sono i vantaggi che si ottengono adottando la tariffa puntuale?

Ecco un elenco dei principali vantaggi che si possono raggiungere grazie alla tariffa puntuale:

  • rispettare gli obiettivi indicati dall’Unione Europea (ad esempio l’obiettivo del riciclo del 55% dei rifiuti urbani entro il 2025 o il riciclo degli imballaggi del 65% entro il 2035 e così via …)
  • aumentare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti a livello locale (con una sensibile riduzione dei costi di smaltimento)
  • migliorare la qualità dei materiali differenziati a livello locale (ad esempio incrementare i corrispettivi Conai grazie alle maggiori quantità e qualità dei materiali recuperati)
  • ridurre sempre più la quantità di rifiuti prodotti pro-capite
  • contare su un calcolo obiettivo dei costi del servizio di raccolta rifiuti, evitando tariffe non eque
  • introdurre un meccanismo di “premialità”: il cittadino vede premiati i propri sforzi per aumentare la differenziazione dei propri rifiuti e, conseguentemente, riduce la produzione di rifiuto indifferenziato
  • consentire un migliore monitoraggio del servizio offerto dal gestore o dall’ente locale
  • migliorare l’ambiente grazie alla riduzione dell’inquinamento prodotto dallo smaltimento e grazie all’uso dei bidoncini controllare il problema del randagismo dovuto alla rottura dei sacchi
  • migliorare l’immagine dell’ente locale che può di fatto applicare una tariffazione più equa, facendo in modo che ogni cittadino paghi realmente in proporzione al servizio richiesto ed utilizzato, e così il singolo Comune, potrà distinguersi per virtuosità e correttezza
  • modificare le scelte di consumo: nei territori che scelgono la tariffa puntuale, la grande, media e piccola distribuzione hanno cominciato a mettere in commercio prodotti con minor presenza di imballaggi superflui (ad es. latte con vuoto a rendere e prodotti alla spina) per assecondare l’interesse dei propri clienti a produrre meno rifiuti

Come si compone una tariffa puntuale?

La tariffazione puntuale prevede di associare la singola utenza, corrispondente ad esempio ad un nucleo familiare, al rifiuto indifferenziato che produce e di misurarlo introducendo una tariffa in parte calcolata in base alla reale produzione di rifiuto conferito da quell’utente. Fermo restando la possibilità di misurare anche altre frazioni di rifiuto, ivi compresi i conferimenti presso i centri di raccolta comunali.

Questo tipo di tariffa, in genere, si compone di una parte fissa e di una variabile: la prima, fissa, è calcolata in base alla superficie dell’immobile per le utenze non domestiche e in base al numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e finanzia le spese non legate alla produzione dei rifiuti, come lo spazzamento delle strade, lo svuotamento dei cestini, la gestione delle stazioni ecologiche, la pulizia degli spazi pubblici, gli investimenti in opere pubbliche. La seconda, variabile, è direttamente dipendente dai rifiuti prodotti dall’utenza e copre i costi di raccolta e smaltimento. Viene misurata la cosiddetta “soglia annua minima di conferimento” che varia a seconda del numero di componenti del nucleo familiare. Vi è poi una quota variabile aggiuntiva che viene applicata solo quando si conferiscono più rifiuti indifferenziati rispetto a quelli previsti nella quota variabile minima.

Un esempio di calcolo? La somma degli svuotamenti moltiplicata per la capacità del contenitore è trasformata in volume annuale di rifiuti prodotti; ad esempio, un contenitore da 150 litri svuotato 12 volte nell’arco dell’anno corrisponde ad un volume di 1.800 litri.

Chi gestisce la tariffa puntuale?

La gestione dell'entrata è a completo carico e responsabilità del gestore nel nostro caso: ATI ASM-CNS. I Comuni attraverso l'AURI approvano o meglio convalidano il PEF (Piano Finanziario) e quindi approvano le relative TARIFFE annuali con delibera di Consiglio. E' molto importante sottolineare che esiste una autorità: l'ARERA che verifica il rispetto della normativa ed impedisce ad esempio che i costi crescano oltre certi limiti.

Come si calcola la tariffa per le utenze non domestiche?

Per quanto riguarda le utenze non domestiche, il calcolo è abbastanza simile. In questo caso la quota fissa tiene in genere conto solo delle superfici mentre quella variabile è costruita sulla base dei rifiuti effettivamente conferiti. Sono previsti riduzioni per chi dimostra di averli avviati a riciclo a propria cura e spese. In particolare, la misurazione dei rifiuti per questa tipologia di utenze consente anche di tenere sotto controllo il livello quali-quantitativo dei rifiuti conferiti nel rispetto dei limiti di assimilabilità previsti dalla normativa vigente.

Link utili

Approfondimenti in materia di IUC

Principali riferimenti normativi

*Ai sensi dell’art. 1 comma 703 della Legge di Stabilità 2014 “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”

  • D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Artt. 8 – 9 – 14
  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 Art. 13 (convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214)
  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44)
  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
  • Art. 1, commi da 158 a 172, della L. 27 dicembre 2006, n. 296( Legge finanziaria 2007)
  • D.L. 24 gennaio, n. 1, (convertito in L . 24 marzo 2012, n. 27)
  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16, (convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44)
  • D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, (convertito in L. 7 dicembre , n. 213)
  • L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)
  • D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (convertito in L. 6 giugno 2013, n. 64)
  • D.L. 31 agosto 2013, n. 102 (convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124)
  • D.L. 30 novembre 2013, n. 133 (convertito in L. 29 gennaio 2014, n. 5);
  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di stabilità 2020 art. 1 c. 738 e ess)

Regolamento comunale IUC (in vigore fino al 31/12/2019).


Ufficio tributi

Orario sportello

  • Lunedì-venerdì: 8:45-12:30
  • Martedì-giovedì: 15-17

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