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Indicazioni in materia di CILAS

Ultima modifica 13 marzo 2022

INDICAZIONI IN MATERIA DI CILAS

La CILAS deve riguardare esclusivamente gli interventi ammessi a Superbonus ( trainanti e trainati).

Il modello CILAS va obbligatoriamente utilizzato per tutti gli interventi per i quali è prevista, da parte del titolare, la richiesta dei bonus fiscali relativi al SUPERBONUS 110%, ai sensi dell’art.119 del D.L. n.34/2020, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali dovranno essere presentati i titoli abilitativi edilizi ordinari (SCIA, PdC, ecc.).

La CILAS è necessaria anche quando i lavori, ammessi al Superbonus, consistono esclusivamente in interventi di Manutenzione Ordinaria e come tali inquadrati in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/01 (es.: isolamento della copertura con ripristino manto, pannelli solari termici e fotovoltaici, sostituzione caldaia, installazione ascensori e piattaforme elevatrici interne agli edifici al fine del superamento barriere architettoniche, sostituzione infissi, installazione colonnine di ricarica veicoli elettrici, ecc.).

Qualora siano previste ulteriori opere non ammesse a Superbonus ma strettamente correlate a quelle ammesse al Superbonus (es: modifiche interne e/o prospettiche da assoggettare a CILA o SCIA correlate a realizzazione di cappotto esterno), occorre presentare la CILAS come autonoma pratica edilizia, preceduta però dalla pratica ordinariamente richiesta per gli interventi correlati, in modo da poter riportare sulla CILAS gli estremi di presentazione della prartica “correlata”, come previsto al quadro d.3 del modulo CILAS.

Nel caso in cui siano previste ulteriori opere non ammesse a Superbonus e non strettamente correlate a quelle ammesse al Superbonus (es: realizzazione modifiche alle tramezzature interne realizzate contestualmente al cappotto esterno con sostituzione caldaia), occorre presentare distintamente un ulteriore titolo abilitativo ordinariamente richiesto per gli interventi correlati (CILA, SCIA) e la CILAS non costituisce integrazione di questo titolo.

Per gli interventi soggetti a CILAS nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 % cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici"

DISCIPLINA DELLA CILAS ESCUSIVAMENTE PER INTERVENTI AMMESSI A SUPERBONUS 110%

Per le pratiche presentate fino

al 31/05/2021

Per le pratiche presentate

dal 01/06/2021 al 04/08/2021

Dopo il 05/08/2021

è facoltativo integrare il titolo abilitativo edilizio già presentato, con una CILAS

è obbligatorio integrare il titolo abilitativo edilizio già presentato con una CILAS

è obbligatorio presentare la CILAS (con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali dovranno essere presentati i titoli abilitativi edilizi ordinari SCIA, PdC, ecc.)

  • Se il titolo abilitativo prevedeva solo opere ammesse a Superbonus 110% la CILAS integrativa può fare riferimento agli elaborati tecnici del titolo originario. In questo caso il titolo originario risulta privo di effetti.

  • Se il titolo abilitativo prevedeva anche opere non ammesse a Superbonus 110% la CILAS integrativa deve dettagliare (anche con eventuali elaborati grafici) le opere che sono ammesse a Superbonus. In questo caso il titolo originario conserva gli effetti limitatamente alle opere non soggette a Superbonus 110%.

CILAS ASSOGGETTA AD ALTRI ATTI DI ASSENSO

Se le opere previste dalla CILAS sono assoggette ad Atti autorizzativi/Pareri rilasciati di altri Enti, la CILAS deve essere corredata di tali Atti. Nei casi previsti dalle norme regionali e nazionali in cui il Comune può procedere all'acquisizione di tali Atti, la pratica andrà corredata con tutta la documentazione specialistica necessaria.

CILAS NON ASSOGGETTA AD ALTRI ATTI DI ASSENSO

Quando la CILAS non è soggetta ad Atti di assenso è sufficiente una relazione tecnica illustrativa di tutti i lavori ammessi al Superbonus 110%, trainanti e trainati, descrivendo le parti di fabbricato oggetto dei lavori (parti condominiali quali facciate, coperture, fondazioni, ecc. e/o parti esclusive delle singole uu.ii.). E’ facoltativo allegare gli elaborati grafici.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA A UNA CILAS PRESENTATA

Nel caso di varianti in corso lavori a una CILAS presentata, in assenza della necessità di acquisire atti di assenso presupposti, è sufficiente allegare alla comunicazione di ultimazione lavori una relazione tecnica illustrativa (con eventuali elaborati grafici) delle modifiche apportate all’intervento inizialmente previsto. Tale documentazione costituisce integrazione della CILAS presentata.

CONTESTUALI OPERE SIA SU PARTI CONDOMINIALI CHE SULLE PARTI PRIVATE DEI SINGOLI CONDOMINI

Nel caso siano contestualmente previste opere ammesse al Superbonus 110% sia su parti condominiali che sulle parti private dei singoli condomini deve essere presentata una CILAS per l’intero intervento ammesso a Superbonus sia per le opere su parti condominiali che su parti esclusive. La CILAS deve essere intestata sia al Condominio sia ai singoli titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari interessate dai lavori. Nel caso siano previsti poi ulteriori lavori non ammessi al Superbonus 110%, deve essere presentata ulteriore e separata pratica edilizia per ciascuna delle parti private.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA CILAS

  1. Soggetti coinvolti

  2. Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria

  3. Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico (Solo se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente e/o in assenza di procura/delega)

  4. Copia della procura/delega (Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione ovvero se l’intervento è effettuato su condominio composto da due a otto unità immobiliari, che non abbia nominato un amministratore)

  5. Lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente (art. 2, LR 6/2021)

  6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente (art. 3 comma 1, LR 6/2021)

  7. In alternattiva ai punti 5 e 6 Dichiarazione attestante la non applicabilità dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 3 della LR 6/2021 (art. 3, comma 3 LR 6/2021)

  8. I dati identificativi dellimprese alle quale si intendono affidare i lavori, del direttore dei lavori e i documenti in materia di regolarità contributiva delle imprese stesse;

  9. Notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.lgs. n. 81/2008 (Se l’intervento ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008)

  10. Elaborato progettuale (L'elaborato progettuale consiste nella descrizione dell'intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi e documentazione fotografica)

  11. Asseverazione/Classificazione Sismica dell’edificio, per le opere ammesse al Super–Sismabonus.

  12. Deposito/Autorizzazione della pratica strutturale da parte del compente ufficio regionale, nel caso di opere strutturali.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA CILAS

L’Ufficio ritiene che la pratica debba essere comunque corredata, ove richiesto dalla normativa nazionale o regionale, di ulteriore documentazione quale:

  • Elaborato Tecnico della Copertura per le Linee Vita (in caso siano previste opere che interessino la copertura dell'edificio)

  • Verifica scariche atmosferiche (in caso sian previste opere che modifichino le condizioni di risposta dell'edificio alle scariche atmosferiche)

  • Relazione energetica che, a secondo dei casi: certifichi il miglioramento della trasmittanza dell’involucro esterno, verifichi l’utilizzo fonti energetiche rinnovabili e le prestazioni energetiche


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